NORMATIVA
Informativa per gli utenti della montagna che si affidano al servizio delle guide
È la legge quadro sull’ordinamento della professione di Guida Alpina. Essa definisce le figure dell’Aspirante Guida Alpina e della Guida Alpina – Maestro di Alpinismo. Inoltre, agli articoli 21, 22 e 23, regolamenta anche le professioni di Accompagnatore di Media Montagna e di Guida Vulcanologica.
Essa in particolare stabilisce che:
– Solo le Guide Alpine possono accompagnare professionalmente persone in ascensioni su roccia o ghiaccio, in itinerari sci-alpinistici e in escursioni sciistiche (art. 2);
– Solo le Guide Alpine sono abilitate all’insegnamento professionale delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche (art. 2);
– L’esercizio di tali professioni richiede il conseguimento di una specifica abilitazione tecnica e l’iscrizione negli appositi albi o elenchi regionali e nazionali.- La Legge Nazionale dell’8 Marzo 1991 contiene ulteriori disposizioni e integrazioni riguardanti l’ordinamento della professione di Guida Alpina, precedentemente disciplinata dalla Legge n. 6 del 1989
- La Legge Regionale del 31 Dicembre 2024 n.61 Capo V della Regionale Toscana, denominata “Testo unico del sistema turistico regionale”, raccoglie e riordina in un unico testo l’intera normativa regionale preesistente in materia di turismo risalente alla Legge Regionale del 20 Dicembre 2016 n.86 Capo V e alla Legge Regionale del 23 Marzo 2000 n.42 Capo V. Definisce l’attività di Aspirante Guida Alpina e di Guida Alpina – Maestro di Alpinismo recependo la Legge Nazionale del 2 gennaio 1989, n. 6. Tra i vari punti conferma che la professione è organizzata attraverso un albo professionale tenuto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine della Toscana suddiviso in Aspirante Guide Alpine e di Guide Alpine – Maestri di Alpinismo e disciplina i requisiti per l’iscrizione all’albo.
Le due figure professionali della Guida Alpina e della Guida Ambientale Escursionista, hanno l’obbligo per legge di avere una assicurazione verso i propri clienti in caso di incidente e frequentare ogni tre anni corsi di aggiornamento.
Da sempre, ma con notevole incremento negli ultimi tempi, ci vengono segnalati casi di persone che senza nessun titolo o autorizzazione, quindi “ABUSIVI”, svolgono l’attività di accompagnamento, dietro compenso, giocando sull’ignoranza in materia e sulla buona fede di molti frequentatori della montagna. Tali persone NON SONO AUTORIZZATE a svolgere queste attività, non possono offrirvi nessuna credenziale sul fatto che siano realmente capaci di valutare rischi e pericoli, mettendovi opportunamente in sicurezza e garantendo la responsabilità civile in caso di incidenti.
È un vostro diritto chiedere e controllare che:
- le Guide Alpine siano certificate UIAGM (unione riconosciuta in 22 nazioni del mondo) e che abbiano la relativa iscrizione all’albo professionale (tesserino regione di appartenenza)
- le Guide Ambientali Escursioniste abbiano il tesserino di riconoscimento di Guida Ambientale Escursionista


